Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Articolo 26, comma 2 D. Lgs. 33/2013 - Art. 27 D. Lgs. 33/2013
Le pubbliche amministrazioni pubblicano hanno l’obbligo di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nonché gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
La scuola pubblica gli atti di concessione sempre in ottemperanza alla normativa privacy. L’eventuale mancata pubblicazione è finalizzata al mantenimento del riserbo sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (Art. 26 comma 4, D.Lgs. 33/2013).
L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.
L'istituto non concede sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici per cifre superiori ai mille euro e sempre ne rispetto del c.4 dell'Articolo 26, comma 1 Dlgs 33/2013.